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Rifornimento dei serbatoi inamovibili di GPL

MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 20 aprile 2018


Modifiche ed integrazioni all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340 e successive modificazioni, recante la disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
E
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI


Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante il «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, recante la «Disciplina per la sicurezza
degli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 recante la «Semplificazione della disciplina
dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4 -quater , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122» e successive
modificazioni.
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 13 maggio 2002, recante «Recepimento della direttiva 2001/56/CE del 27 settembre 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 78/548/CEE del Consiglio» e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 125 del 30 maggio 2002;
Ritenuto di dover aggiornare ed integrare, in relazione ad alcune innovazioni tecnologiche intervenute ed alle conseguenti  modifiche della normativa di riferimento, la vigente normativa in materia di sicurezza antincendio degli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione, con riferimento al rifornimento dei veicoli provvisti di un sistema di riscaldamento, alimentato a GPL, conforme al decreto del Ministro dei trasporti del 13 maggio 2002;
Atteso che l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 340 del 2003 prevede che, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle attività produttive, possano essere aggiornate le norme di sicurezza antincendio per gli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione.
Ritenuto di acquisire anche il concerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; Acquisito il parere del Comitato centrale tecnicoscientifico per la prevenzione incendi, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

Decreta:
Art. 1.

Integrazioni alla regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione.

1. All'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al titolo II, punto 15.3. - Operazioni di erogazione, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: « 3 -bis . È ammesso il rifornimento dei serbatoi inamovibili di GPL conformi insieme ai relativi accessori al regolamento UNECE 67, installati per l'alimentazione dei sistemi diversi dalla propulsione dei veicoli conformi al regolamento UNECE 122. È, altresì, ammesso il rifornimento dei serbatoi inamovibili di GPL conformi insieme ai relativi accessori al regolamento UNECE 67 installati per
l'alimentazione dei sistemi diversi dalla propulsione dei veicoli immessi in circolazione prima dell'entrata in vigore obbligatoria del regolamento UNECE 122. Prima dell'effettuazione del rifornimento, il personale addetto agli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione verifica l'ammissibilità del rifornimento dei serbatoi inamovibili di GPL di cui sopra sulla base delle indicazioni contenute nella carta di circolazione del veicolo.»;
b) al titolo IV, punto 18 - Generalità, al comma 2, dopo le parole «dell'utente.», sono aggiunte le seguenti: «Per il rifornimento dei serbatoi inamovibili di GPL di cui al punto 15.3, comma 3 -bis , il personale addetto deve verificare che il veicolo sia in possesso dei requisiti richiesti per il rifornimento, indicati al citato punto 15.3, comma 3 -bis »;
c) al titolo IV, punto 18 - Generalità, al comma 3, dopo le parole «non presidiati» sono aggiunte le seguenti: «, ad esclusione dei serbatoi di cui al punto 15.3, comma 3 -bis ,».


Art. 2.


Disposizioni finali
1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 aprile 2018


Il Ministro dell'interno
MINNITI
Il Ministro
dello sviluppo economico
CALENDA
Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
DELRIO



DECRETO 27 aprile 2018 .
Modalità, criteri e termini per il riparto e l'attribuzione dei contributi spettanti ai comuni facenti parte delle fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi.
Visto l'art. 1, comma 868 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che stabilisce che: «All'art. 20, comma 1 - bis , primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «elevato al 50 per cento a decorrere dall'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «elevato al 50 per cento per l'anno 2017 e al 60 per cento a decorrere dall'anno 2018»;
Considerato che il successivo comma 2, del richiamato art. 20 del decreto-legge n. 95 del 2012, dispone, ad eccezione di quanto per esse esplicitamente previsto, che alle fusioni per incorporazione si applicano tutte le norme previste dal citato art. 15, comma 3, del più volte richiamato TUEL;
Considerato che il comma 3, del medesimo art. 20, modificato dall'art. 1, comma 18, lettera b) della legge 28 dicembre 2015, n. 208, stabilisce che le disposizioni previste dal richiamato comma 1 e 1 -bis si applicano per le fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 27 giugno 2017 con il quale sono state definite, a decorrere dall'anno 2017, le modalità ed i termini per il riparto dei contributi alle fusioni dei comuni;
Ritenuta, altresì, la necessità, al fine di dare certezza dei trasferimenti erariali spettanti annualmente ai comuni che originano da fusione, di dover fissare un termine per le richieste del contributo in argomento, che se prodotte durante tutto l'arco dell'anno comporterebbero, ad ogni nuova richiesta, la rideterminazione, in riduzione, delle somme riconosciute agli enti interessati, con eventuali recuperi dei contributi già attribuiti, privando di certezze i bilanci dei comuni che originano da fusioni o incorporazioni;
Visto, altresì, il comma 5 dell'indicato art. 20 del decreto-legge n. 95 del 2012, il quale stabilisce che, a decorrere dall'esercizio 2013, sono soppresse le disposizioni del regolamento approvato con decreto del Ministro dell'interno del 1° settembre 2000, n. 318, attinenti i criteri di riparto dei fondi erariali assegnati per il finanziamento delle procedure di fusione tra comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali, incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 del medesimo art. 20;
Considerato che agli enti locali appartenenti ai territori delle regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché agli enti locali appartenenti alle province autonome di Trento e Bolzano, non viene attribuito il contributo di cui al presente decreto in quanto trattasi di territori in cui vige una speciale disciplina per l'attribuzione dei trasferimenti agli enti locali o anche per il finanziamento delle citate province autonome;
Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali
nella seduta del 17 aprile 2018;

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